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D.LGS. 116/2020

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Il decreto – in vigore dal 26 settembre 2020 – modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852.

Il D.Lgs n. 116/2020 – modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) – interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

Le principali novità introdotte sono:

Registro cronologico di carico e scarico

Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l’art. 188-bis, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati.

Modificato  l’obbligo di conservazione, che passa dai cinque ai tre anni.

Trasporto dei rifiuti e Formulario

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce (così come per il Registro c/s) da cinque a tre anni.

Si introduce la possibilità di procedere all’acquisizione dei FIR attraverso un’apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Si può in ogni caso continuare con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede – in alternativa al FIR – venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

La medesima disposizione è prevista per la movimentazione del materiale tolto d’opera per le attività di manutenzione (ex commi 1 e 3, dell’articolo 230).

Classificazione rifiuti

Viene prevista l’adozione, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale), di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.

Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020.

Responsabilità nella gestione dei rifiuti

Viene confermata l’esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell’Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell’invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l’originale).

Per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell’impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Cessazione qualifica di rifiuto

A seguito della modifica dell’art. 184-ter, non è più prevista l’operazione di “preparazione al riutilizzo” tra le attività di recupero funzionali all’effettuazione di processi di “End of Waste”. Si ricorda, in ogni caso, che “la preparazione per il riutilizzo” rimane un’operazione su rifiuto e necessita di apposita autorizzazione.

Rifiuti Urbani

A partite dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell’allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter dell’articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l’utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell’allegato L-quinquies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

Etichettatura Imballaggi

La precedente formulazione della disposizione, nello stabilire che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, rimandava ad un decreto ministeriale con la fissazione delle modalità e delle regole di marcatura, viceversa, la nuova formulazione, in vigore dal 26 settembre, pone in capo ai produttori gli obblighi informativi e di etichettatura