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Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 dello scorso 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il Decreto 22 settembre 2020, n. 188 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Il Decreto è entrato in vigore il 24 febbraio e prevede che un rifiuto da carta e cartone cessa di essere tale se il materiale recuperato è conforme alla norma UNI EN 643, rispettando i requisiti tecnici di cui all’allegato 1 del Regolamento.

Con il nuovo regolamento viene data attuazione a quanto disposto dall’art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce che un rifiuto non può più essere considerato tale quando viene sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
  • esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  • la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
  • l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Il nuovo Regolamento è costituito da 7 articoli in cui vengono trattati oggetto e finalità, definizioni, criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, scopi specifici di utilizzabilità, dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, sistema di gestione, norme transitorie e finali e dai seguenti 3 allegati e nel dettaglio:

l’allegato 1 contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;

l’allegato 2 contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;

l’allegato 3 contenente lo schema di dichiarazione di conformità (ddc) resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto stesso.

Così come disposto all’articolo 3 del decreto, il recupero dovrà avvenire, esclusivamente, in conformità alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 643 Carta e cartone – Lista europea delle qualità unificate di carta e cartone da riciclare, nel rispetto dei requisiti di qualità  indicati nell’allegato 1 del decreto, dove sono specificate, anche, le verifiche sui rifiuti in ingresso al “ciclo del riciclo” e sulla carta e cartone recuperati.